In un comunicato stampa rilasciato nel pomeriggio di ieri, il Garante per la
protezione dei dati personali si è espresso sulla vicenda Peppermint-Logistep,
che andremo a riassumere in breve.
La
casa discografica Peppermint incaricò la società svizzera Logistep
(incaricata di fare lo stesso anche per conto di molte altre aziende) di ottenere
informazioni sul traffico e sugli utenti delle reti Peer to Peer, al fine di
tutelarsi contro le violazioni sul diritto d'autore. Semplificando di molto
la questione, Logistep sviluppo' un software in grado fare tutto questo, sebbene
vi siano ancora molte ombre sul come e su quanti effettivamente siano gli utenti
"spiati", fra cui vi sono anche quelli che del P2P fanno un utilizzo
lecito.
Fra i diversi dati raccolti si trovano indirizzi IP, informazioni riguardanti
il file, il nome utente utilizzato nel tool P2P, l'user name, la data e l'ora
del download, quanto basta dunque per riuscire ad identificare con una certa
precisione l'identità dell'utente.
L'azione a tappeto portata avanti da Logistep fu stabilita come lecita da parte
del tribunale competente, che riconobbe il diritto a Peppermint di tutelare
la propria attività commerciale legata ai diritti d’autore, ordinando
agli Internet service provider di fornire i dati anagrafici degli utenti identificati.
La decisione suscitò moltissime polemiche e richiese l'intervento del
Garante della Privacy.
Garante che, come detto, si è espresso ieri, dichiarando esplicitamente
illecito il comportamento di Logistep, riferendosi alla direttiva europea
in materia di comunicazioni elettroniche. La direttiva, infatti, sancisce il
divieto per i privati di poter effettuare qualunque tipo di operazione di monitoraggio
sistematico su un elevato campione di utenti.
Ma le decisioni del Garante si appoggiano anche su altre motivazioni, come
la violazione del principio di finalità e la mancanza di trasparenza
e correttezza. Si legge, infatti, nel comunicato:
"Innanzitutto, ha ricordato il Garante, la direttiva europea sulle
comunicazioni elettroniche vieta ai privati di poter effettuare monitoraggi,
ossia trattamenti di dati massivi, capillari e prolungati nei riguardi di
un numero elevato di soggetti. É stato, poi, violato il principio di
finalità: le reti P2P sono finalizzate allo scambio tra utenti di dati
e file per scopi personali. L'utilizzo dei dati dell'utente può avvenire,
dunque, soltanto per queste finalità e non per scopi ulteriori quali
quelli perseguiti dalle società Peppermint e Techland (cioè
il monitoraggio e la ricerca di dati per la richiesta di un risarcimento del
danno).
Infine non sono stati rispettati i principi di trasparenza e correttezza,
perché i dati sono stati raccolti ad insaputa sia degli interessati
sia di abbonati che non erano necessariamente coinvolti nello scambio di file."
A fronte di ciò il Garante ha disposto il divieto nei confronti di
Peppermint e Logistep di continuare a trattare i dati personali raccolti e ne
ha inoltre imposto la cancellazione entro il 31 marzo 2008.
Per coloro i quali fossero interessati, la versione integrale del provvedimento
intrapreso dal Garante è disponibile a questo
indirizzo. |