Tutela del diritto d'autore, l'AGCOM modifica il regolamento sulle opere digitali

Tutela del diritto d'autore, l'AGCOM modifica il regolamento sulle opere digitali

La scorsa settimana l'Autorità Garante per le comunicazioni ha approvato il nuovo testo per la tutela del diritto d'autore sulle opere digitali. Ecco cosa cambia

di pubblicata il , alle 12:31 nel canale Web
 

La scorsa settimana il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha adottato il nuovo regolamento per la tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. Si tratta di un testo elaborato a seguito di un ampio confronto tra i soggetti interessati e tenendo conto noltre di una serie di indicazioni espresse dalla Commissione Europea.

Lo scopo è quello di aggiornare le modalità di azione contro la pirateria digitale, nella fattispecie verso i casi particolarmente eclatanti di violazione del diritto d'autore. L'AGCOM afferma nel comunicato stampa ufficiale: "Il provvedimento assegna pertanto carattere prioritario alla lotta contro le violazioni massive e non riguarda gli utenti finali, per cui non incide in alcun modo sulla libertà della rete".

A tal proposito il comma 3 dell'articolo 2 del nuovo regolamento cita: "Il presente regolamento non si riferisce agli utenti finali che fruiscono di opere digitali in modalità downloading o streaming, nonché alle applicazioni e ai programmi per elaboratore attraverso i quali si realizza la condivisione diretta tra utenti finali di opere digitali attraverso reti di comunicazione elettronica".

Il fulcro del regolamento è tutto nell'Articolo 6, il cui comma 1 dispone che un soggetto legittimato (il titolare o il licenziatario del diritto d'autore o una associazione di gestione collettiva con mandato conferito dal titolare o dal licenziatario) può presentare all'Autorità un'istanza di rimozione di un'opera digitale che sia stata resa disponibile su una pagina internet in violazione del diritto d'autore. L'istanza deve obbligatoriamente essere avanzata (altrimenti non sarà ricevuta) mediante la compilazione di un apposito modulo e allegando la documentazione necessaria che possa comprovare la titolarità del diritto.

A questo punto l'Autorità disporrà, entro 7 giorni dal ricevimento dell'istanza, se archiviarla o se avviare il procedimento. In quest'ultimo caso la Direzione si occuperà di comunicare l'avvio del procedimento ai prestatori del servizio (società di hosting e/o provider internet) e, se possibile, all'uploader e al gestore della pagina e del sito internet, dettagliando quali siano le opere per cui viene avanzata l'ipotesi di violazione.

I gestori del servizio, l'uploader, o i gestori della pagina o del sito internet avranno quindi la possibilità di adeguarsi spontaneamente alle richieste, portando così all'archiviazione dell'istanza, oppure di contestare la violazione trasmettendo alla direzione tutti gli elementi utili a dimostrare l'infondatezza delle accuse. A questo punto prenderà il via la fase istruttoria, che verificherà ed approfondirà la vicenda.

Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria verificasse la violazione del diritto d'autore, i prestatori di servizi saranno obbligati ad impedirne la violazione o a porvi fine, ottemperando alla richiesta entro tre giorni dalla notifica. In questo le modalità sono contenute nell'Articolo 8. Il comma 3 recita: "Qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto di autore o dei diritti connessi sia ospitato su un server ubicato nel territorio nazionale, l'organo collegiale ordina ai prestatori di servizi che svolgono attività di hosting di provvedere di norma alla rimozione seletiva delle opere digitali medesime. In presenza di violazioni di carattere massivo, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell'accesso alle suddette opere digitali".

Il comma 4 dello stesso articolo si riferisce invece alla presenza di opere digitali in volazione del diritto d'autore ospitate su un server al di fuori del territorio nazionale: in questo caso l'organo collegiale disporrà ai prestatori di servizi di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito.

Tra le principali differenze rispetto alla precedente versione del regolamento vi è una più chiara ed estesa descrizione di "opera digitale", che l'AGCOM definisce come "un'opera, o parti di essa, di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore, tutelata dalla Legge sul diritto d'autore e diffusa su reti di comunicazione elettronica". In secondo luogo, il nuovo regolamento fa ulteriore chiarezza su elementi equivoci nel testo precedente e che lasciavano aperta la possibilità di impiego (se non addirittura l'obbligo) di sistemi di analisi del traffico degli utenti da parte dei provider. Con il nuovo testo gli obblighi dei provider sono solamente le azioni volte a rimuovere o comunque a rendere inaccessibile l'opera trovata in violazione del diritto d'autore. La mancata ottemperanza alle richieste di rimozione/oscuramento farà scattare una sanzione fino a 250 mila euro.

Una serie di cambiamenti anche per i tempi della procedura ordinaria che, nella sua interezza, dura 35 giorni rispetto ai precedenti 45. Nei casi in cui si applichi la procedura abbreviata, solitamente per i casi più gravi, i termini sono di 12 giorni e l'obbligo deve essere rispettato entro tre giorni, in luogo delle sole 24 ore di tempo concesse dal testo precedente. Una novità molto importante, però, è che i detentori del diritto d'autore potranno inviare la segnalazione direttamente all'Autorità, quando nel testo precedente era prevista una fase di contrattazione nella quale era possibile provare a confrontarsi direttamente con i gestori del sito.

Sebbene il testo sia stato aggiornato, non si placano le polemiche e le critiche sorte già con la formulazione del regolamento precedente: il regolamento infatti non prevede alcun intervento in automatico dell'Autorità Giudiziaria (che può comunque essere interpellata) lasciando di fatto ogni potere di "vita e morte" dei siti web nelle mani dell'AGCOM.

Il nuovo regolamento entrerà in vigore dal 31 marzo 2014.

0 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^